Il correntista può cedere il credito nella controversia sui derivati.
La banca/intermediario finanziario non può opporsi alla cessione della controversia su operazioni in derivati, warrant e covered warrant.
La banca/intermediario finanziario non può opporsi alla cessione della controversia su operazioni in derivati, warrant e covered warrant. Il cliente/correntista, in sostanza, può liberamente disporre del credito futuro purché abbia almeno avviato il contenzioso (non necessariamente a giudizio) e, soprattutto, si tratti di un credito determinabile se non determinato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza 31896/18 depositata ieri, che ha ribaltato due gradi di giudizio conformi di tribunale e Corte d’appello di Milano. Il caso ruotava attorno alla cessione di credito agganciata a un risarcimento da responsabilità contrattuale - avente alla base due contratti su strumenti derivati - a cui l’istituto bancario aveva opposto, tra l’altro, la mancata legittimazione attiva del cessionario del diritto.
Per la Cassazione, però, gli argomenti utilizzati nel merito e poi nel ricorso di legittimità non sono condivisibili né allineati alla giurisprudenza della Corte. Innanzitutto il titolare del diritto, scrive il relatore, aveva contestato via raccomandata alla banca l’oggetto del contendere (la mancata notifica della riduzione oltre soglia del capitale investito), comportamento che fa sorgere l’obbligazione risarcitoria e quindi la sua cedibilità.
Inoltre, prosegue la Prima, il credito risarcitorio è del tutto autonomo rispetto al rapporto sottostante, come confermano sentenze ripetute in materia di danno da circolazione stradale (ordinanza 11095/2009) o in tema di iure hereditatis
(22601/13) o ancora di definizione di autonomia dell’obbligazione risarcitoria (2812/86). Nel diritto vigente, chiosa l'estensore, non esiste una norma che vieta la disponibilità di diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che sia determinata o determinabile la fonte dei crediti.
Nella stessa motivazione la Prima riafferma un altro principio di diritto circa i doveri di comunicazione nei contratti su derivati (articolo 28 regolamento Consob 11522/98). L’obbligo per l’intermediario scatta al verificarsi del 50% sulle perdite del capitale di riferimento in rapporto al valore dei mezzi costituiti a provvista e garanzia. Se tale valore muta per perdite, versamenti o prelievi, il nuovo ammontare diventa vincolante per l’investitore «solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario»: in assenza di tale notificazione, per la soglia delle perdite fa fede il capitale di riferimento iniziale.