19/12/2018 Contro le occupazioni abusive anche l’arma delle intercettazioni La stretta sulla sicurezza arriva anche alla tutela della proprietà immobiliare, però in una versione decisamente edulcorata rispetto a quella del primo testo del decreto legge 113/2018.
La stretta sulla sicurezza arriva anche alla tutela della proprietà immobiliare, però in una versione decisamente edulcorata rispetto a quella del primo testo del decreto legge 113/2018. Anche se resta in vigore la direttiva dell’Interno del 1° settembre 2018, diretta conseguenza di una raffica di sentenze di Cassazione e Tribunale che avevano visto la condanna di Interno e presidenza del Consiglio dei ministri a rimborsare danni per decine di milioni ai proprietari di immobili rimasti occupati per molti anni.
Nella direttiva si delinea un sostanziale disimpegno dello Stato nel trovare soluzioni alloggiative alternative per gli occupanti abusivi (salvando solo i casi estremi di «fragilità»). Inoltre, istituisce il censimento degli occupanti abusivi per identificare con esattezza nomi e situazione socioeconomica per poter pretendere una soluzione abitativa dallo Stato.
Il Dl 113/2018 modifica anzitutto l’articolo 633 del Codice penale, inasprendolo, e ora suona così: «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata». Poi, dal 5 ottobre, la magistratura può fare ricorso a intercettazioni – telefoniche, ambientali e telematiche – contro chi promuove e organizza l’occupazione abusiva. Dal 31 marzo 2019 l’attività di intercettazione potrà essere effettuata anche tramite “captatore informatico”.
Viene anche stabilito (con una modifica all’articolo 284 del Codice di procedura penale) che «la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente».
Infine, cambia la procedura di liberazione degli immobili occupati (ed è qui che è avvenuta la marcia indietro del Governo rispetto alla versione iniziale del Dl 113/2018): la nuova versione dell’articolo conferma infatti la sovrapposizione fra prefetto e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: entrambi hanno competenza primaria nell’attuare i provvedimenti di sgombero, previa valutazione dei consueti aspetti relativi all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Ma procediamo con ordine sulla base della situazione attuale.
Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
Poi, per ogni caso in cui dall’esecuzione dello sgombero possa derivare una turbativa all’ordine pubblico, l’autorità preposta (in genere la Ps) lo comunica al prefetto, il quale convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i rappresentanti della Regione per definire «il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica» e comunica all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta esecuzione dello stesso.
Se sono presenti nell’immobile occupato soggetti in stato di «fragilità» (e qui il riferimento sembra essere ai limiti piuttosto stretti della direttiva del 1° settembre scorso, mai abrogata) il prefetto definisce un «piano delle misure emergenziali» e istituisce una cabina di regia che deve provvedere entro 90 giorni (non è chiaro, però, da quando), al termine dei quali comunica all’autorità giudiziaria i termini dello sgombero o la richiesta di differirlo. Il differimento è deciso sempre dall’autorità giudiziaria, per non oltre un anno. Il prefetto intanto liquida (con provvedimento impugnabile in Tribunale) ai proprietari una indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene a partire dal 90° giorno.
Se ci sono più ordinanze di rilascio da eseguire e questo può provocare turbative dell’ordine pubblico, il prefetto convoca il Comitato provinciale per il programma degli interventi. Il programma è impugnabile al Tar. In ogni caso la procedura (indennità e programmi di sgombero) esonera il ministero dell’Interno dalla responsabilità civile cui lo avevano inchiodato le sentenze di risarcimenti milionari alla vittime delle occupazioni abusive. |
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