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Presentazione attività

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11/2/2019
Non solo anzianità: tre criteri chiave per l’indennità da licenziamento
La sentenza della Consulta 194/2018 ha dichiarato incostituzionale la predeterminazione in misura fissa, basata sulla sola anzianità di servizio, del risarcimento spettante in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori soggetti alle “tutele crescent

 La sentenza della Consulta 194/2018 ha dichiarato incostituzionale la predeterminazione in misura fissa, basata sulla sola anzianità di servizio, del risarcimento spettante in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori soggetti alle “tutele crescenti” (assunti cioè dopo il 7 marzo 2015). Ha così restituito al giudice ampi margini di discrezionalità nel determinare l’indennizzo, tra il minimo e il massimo di legge, nel frattempo elevati dal Dl 87/2018 rispettivamente a sei e 36 mensilità (tre-sei mensilità per le aziende sotto i 15 dipendenti). Anche per la Corte, tuttavia, la discrezionalità non dovrebbe essere assoluta. La sentenza afferma che i giudici dovranno tenere conto «innanzi tutto dell’anzianità di servizio» (criterio ispiratore delle tutele crescenti) e poi degli ulteriori criteri già prescritti dall’ordinamento per quantificare l’indennità per il licenziamento ingiustificato dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: numero dei dipendenti, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti. In altre parole, secondo la Corte, l’anzianità di servizio non può essere l’unico criterio, ma resta quello da considerare in via prioritaria. Il che del resto appare coerente, non solo con quanto previsto nella maggior parte degli altri ordinamenti europei, ma anche con la prassi applicativa della giurisprudenza successiva alla riscrittura dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori con la legge 92/2012. Senza alcuna pretesa di scientificità statistica, abbiamo provato a esaminare un campione di ordinanze e sentenze di vari tribunali successive alla riforma «Fornero», che hanno riconosciuto al lavoratore licenziato un indennizzo economico. Su 50 decisioni esaminate, solo due non hanno considerato come criterio di quantificazione l’anzianità di servizio. In tutte le altre, l’anzianità di servizio è il primo criterio al quale far ricorso, seguito dalle dimensioni aziendali (considerate in 23 casi), dal comportamento delle parti (21 casi) e dalla condizione del lavoratore (11 casi). Del resto, anche per il licenziamento ingiustificato del dirigente, la quantificazione dell’indennità supplementare è sempre stata prioritariamente ancorata all’anzianità di servizio. Ciò considerato, colpisce che la prima sentenza (nota) che si è cimentata con la nuova situazione determinata dalla sentenza della Corte costituzionale (Tribunale di Genova, 21 novembre 2018) sembra andare in una direzione diversa, svalutando completamente l’anzianità di servizio: è infatti considerata prevalente su di essa l’affermata gravità del comportamento datoriale, ed è stato riconosciuto il massimo dell’indennità a un lavoratore con assai modesta anzianità. Peraltro, affermare la prevalenza del criterio della gravità della condotta datoriale (ma il discorso vale ancor di più per le dimensioni aziendali) enfatizza la valenza sanzionatoria dell’indennità a scapito della funzione risarcitoria del danno soggettivo patito. Vedremo come evolverà la giurisprudenza sul punto. Certo è che mantenere ferma (anche in conformità alle indicazioni della Corte) una gerarchia nell’uso dei criteri di quantificazione, che veda al primo posto l’anzianità di servizio e utilizzi gli altri criteri solo come correttivo, consentirebbe quantomeno di mitigare l’effetto di incertezza sulle conseguenze di un licenziamento illegittimo che deriva dalla sentenza, amplificato dall’allargamento della forbice dell’indennità operato dal Dl 87/2018. L’esigenza delle imprese di poter stimare le conseguenze di un eventuale accertamento di illegittimità del licenziamento può costituire un veicolo di politica occupazionale. Chi sostiene che l’incertezza delle conseguenze potrebbe avere un effetto dissuasivo rispetto ai licenziamenti, sottovaluta il rischio che l’effetto dissuasivo possa prodursi sulle assunzioni. 

mesi GIUDICE CRITERI INDICATI IN MOTIVAZIONE
 
Criteri di quantificazione dell’indennità
(articolo 18 Fornero: minimo 12, massimo 24 mensilità)
15 Tribunale di Roma, sentenza
8472 del 22/09/2014
● Non eccessiva anzianità della lavoratrice (8 anni)
● Dimensioni medie del datore di lavoro
(50 dipendenti)
● Comportamento delle parti (durante la fase sommaria la società ha offerto a titolo conciliativo
6 mensilità, ridotte a 5 nella fase di opposizione)
15 Tribunale di Milano, ord. 15 dicembre 2014 ● Durata del rapporto (9 anni) ritenuta «senza dubbio significativa»; nel caso, era l’unico elemento offerto dallo stesso ricorrente
12 Tribunale di Milano, ord. 15 maggio 2015 ● Esigua anzianità di servizio della ricorrente, di poco superiore a due annualità
● Avvenuta effettiva chiusura dell’unità operativa cui la ricorrente era addetta al momento del licenziamento
15 Tribunale di Milano, ord. 3 giugno 2015 ● Significativa durata del rapporto di lavoro (8 anni)
● Significativo requisito dimensionale della convenuta
18 Tribunale
di Milano, sentenza 3153
del 29/11 2017
● Anzianità del lavoratore (3 anni)
● Rilevanza dell’attività economica espletata dalla società datrice di lavoro (società di assicurazioni «di una certa importanza»)
● Comportamento delle parti (il fatto addebitato dalla convenuta, tenuto conto del ruolo del ricorrente, era di modesta rilevanza disciplinare)
20 Tribunale di Napoli, ord. 2 ottobre 2018 ● Anzianità di servizio del ricorrente (assunto nel 1999)
● Età del ricorrente (cinquantunenne e con maggiori difficoltà di ricollocamento nel modo lavorativo)
● Dimensioni dell’azienda
24 Tribunale di Monza, ord. 24 aprile 2018 ● Anzianità di servizio del lavoratore (circa 12 anni)
● Numero dei dipendenti occupati dalla resistente (670) e significative dimensioni dell’attività
● Comportamento del datore nei confronti di un soggetto lavoratore disabile (assunto ex lege 68/99) e a poco più di 3 anni dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento
Quantificazione dell’indennità in licenziamento in una piccola azienda (meno di 15 dipendenti) dopo la sentenza della Corte costituzionale 194/18 Minimo 3, massimo 6 mensilità
6 Tribunale di Genova, ord. 21 novembre 2018 ● Disconoscimento dell’apporto professionale richiesto alla ricorrente
● Gravi violazioni hanno accompagnato il recesso
● Ombre gravanti sulla scissione aziendale seguita in dieci mesi dalla decisione di licenziarla
● L’anzianità (inferiore all’anno) dipende dalla costituzione recente della nuova impresa datrice di lavoro a causa della scissione aziendale


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