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Presentazione attività

Lo Studio Salvatore Montenegro si propone come partner ideale per le "small business" che necessitano di supporto nelle diverse fasi della vita aziendale. Dispone di personale preparato e competente in grado di rispondere a qualsiasi esigenza tecnico-pratica e gestionale.

29/4/2019
Nei bandi lo stop ai presunti evasori
Le stazioni appaltanti devono adeguare i bandi e i disciplinari alle norme dello «sblocca-cantieri» che incidono sulle procedure di gara.

Le stazioni appaltanti devono adeguare i bandi e i disciplinari alle norme dello «sblocca-cantieri» che incidono sulle procedure di gara. Il Dl 32/2019 ha introdotto molte modifiche e integrazioni al Codice dei contratti, che comportano adeguamento di bandi-tipo e documenti di gara sia per agli affidamenti sopra-soglia sia per quelli sotto-soglia. Le nuove disposizioni chiariscono la situazione dei consorzi stabili, in particolare con riferimento all’utilizzo dei requisiti maturati dalle consorziate e dai consorzi. Le novità di maggiore impatto riguardano la riformulazione dell’articolo 80, comma 4 del Dlgs 50/2016. Si stabilisce che un operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante sa e può dimostrare che non ha ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. La norma chiarisce tuttavia che l’esclusione non si determina quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima del termine per la presentazione delle domande. Questa nuova condizione deve essere chiaramente evidenziata nei documenti di gara, per esplicitare agli operatori economici l’obbligo di possedere una situazione definita al momento di presentazione della domanda di partecipazione. Nelle gare sopra-soglia non è più previsto l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e la stazione appatante ha la possibilità di prevedere sia l’utilizzo o meno del subappalto, sia la sua percentuale entro il limite del 50%. Nei bandi e nei disciplinari di gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti possono definire un limite massimo per la componente economica dell’offerta superiore ai 30 punti. Ma bisognerà tener conto del principio di proporzionalità, per cui la definizione del metodo di attribuzione del punteggio alla parte economica non può determinare risultati con differenze scorrelate dal reale divario delle offerte. Nella fase tra la pubblicazione del bando e la scadenza della presentazione delle offerte le stazioni appaltanti devono comunicare i provvedimenti di ammissione e di esclusione con strumenti compatibili con le garanzie previste dal Codice dell’amministrazione digitale. L’ulteriore novità nel quadro procedurale è data dalla disposizione che consente alle amministrazioni di nominare uno o più componenti della commissione giudicatrice (in caso di gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa) in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo Anac. Sono poi da considerare le modifiche al sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse, che prevede l’utilizzo di una formula specifica per le gare con il prezzo più basso (differenziata in relazione alla presentazione di un numero inferiore o superiore a 15 offerte) e l’applicazione del sistema dei quattro quinti nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa solo quando il numero delle offerte sia pari o superiore a tre (sotto questo limite, le amministrazioni effettuano la verifica di congruità). 


5/5/2020
La denuncia di Aidc: «Molte banche ritardano i finanziamenti ricorrendo all’iperburocrazia»
L’Associazione italiana dottori commercialisti segnala che, soprattutto in alcune Regioni, gli istituti di credito prendono tempo e chiedono numerosi documenti prima di avviare la pratica per la concessione dei finanziamenti previsti dal Dl liquidità, rit
29/4/2020
Reato di illecita concorrenza contro la libertà d’impresa
Perché scatti il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia è necessario compiere atti di concorrenza che, messi in atto nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o, comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e ido
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