3/3/2020 Cigs, 200 milioni nelle tre regioni gialle Torna la cassa integrazione in deroga che viene estesa, con una dote di 200 milioni complessivi, a tutte le imprese e ai lavoratori che operano nelle tre regioni della «zona gialla»: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
ROMA Torna la cassa integrazione in deroga che viene estesa, con una dote di 200 milioni complessivi, a tutte le imprese e ai lavoratori che operano nelle tre regioni della «zona gialla»: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Permessi di soggiorno e licenze di agenzia sospesi per 30 giorni. Accesso al fondo di garanzia anche alle piccole e medie imprese dei settori produttivi fino ad oggi esclusi e particolarmente colpite dall’impatto economico dell’emergenza sanitaria. Ampliata la platea dei beni le cui cessioni sono esentate da qualsiasi obbligo fiscale (dichiarativo e di versamento) in quanto considerate donazioni per il rilancio della solidarietà sociale. Sono alcune delle ultime novità del decreto legge «Covid-19» n. 9 approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con un pacchetto di misure riservato alla «zona rossa» (10 comuni lombardi e uno veneto) e una serie di interventi di portata nazionale come la sospensione dei versamenti contributivi per tutto il settore del turismo, la validità dell’anno scolastico anche con meno di 200 giorni di lezioni o ancora la riscrittura del calendario della precompilata(si veda Il Sole 24 Ore di sabato e domenica scorsa). La Cigs in deroga Il trattamento di integrazione salariale potrà essere concesso per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un massimo di un mese. E comunque fino a un importo, per l’anno 2020, di 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni per il Veneto e 25 milioni per l’Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Sono esclusi dall’ammortizzatore i datori di lavoro domestico. Stop ai permessi di soggiorno Per non disperdere unità operative in attività amministrative nel pieno dell’emergenza sanitaria il decreto sospende per 30 giorni i termini per la conclusione di procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei permessi di soggiorno degli stranieri. Per la stessa durata sono sospesi anche i termini per la presentazione delle richieste di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (oggi previsti rispettivamente in otto giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero in Italia e in almeno 60 giorni prima della scadenza o nei 60 giorni successivi a essa). Non solo. Lo stop di 30 giorni riguarda anche i procedimenti per ottenere autorizzazioni necessarie ad operare come «agenzie di affari» (esercizio di attività professionali, attività di intermediazione immobiliare), quelle in materia di armi, di gioco e altro. Fondo di garanzia Il decreto legge oltre ad aumentare di 50 milioni il sostegno alle Pmi, estende a livello nazionale la garanzia del Fondo anche alle imprese fuori dalla «zona rossa» e che appartengono a filiere fino ad oggi escluse ma comunque particolarmente danneggiate dalla crisi sanitaria. |