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Presentazione attività

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24/2/2020
Fondo patrimoniale: sì alla revocatoria della casa di vacanza
L’atto istitutivo del fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo un’attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una controprestazione a

L’atto istitutivo del fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo un’attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una controprestazione a favore di chi sottopone i propri beni al vincolo del fondo. È quindi un atto suscettibile di revocatoria, a meno che si dimostri: l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del «dovere morale»; l’intenzione del soggetto che ha istituito il fondo di adempiere a tale dovere mediante l’atto istitutivo del fondo patrimoniale. È quanto deciso dalla Cassazione nella ordinanza n. 2077 del 30 gennaio 2020 confermando la sentenza di Corte d’appello emessa in una fattispecie di azione revocatoria fallimentare.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto insussistente la volontà di adempimento di un debito morale, dal momento che il bene vincolato nel fondo patrimoniale era una residenza di vacanza: la Corte non ha quindi ravvisato una situazione tale da integrare gli estremi del «dovere morale» e il proposito del soggetto che ha istituito il vincolo di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’istituzione del fondo patrimoniale. Con la decisione 2077/2020, la Cassazione conferma l’orientamento, già espresso nelle decisioni 26223/2014 e 29298/2017, secondo cui l’istituzione del fondo patrimoniale si salva dalla revocatoria se sia dimostrato (beninteso, nel giudizio di merito, con valutazione non sindacabile in Cassazione) che ricorre una «oggettiva situazione» tale da far desumere che, dando origine al fondo patrimoniale, il soggetto disponente abbia con ciò adempiuto a un «dovere morale».

Una corrente giurisprudenziale meno recente (e rimasta minoritaria) aveva invece qualificato l’atto istitutivo del fondo patrimoniale quale «atto di liberalità», sic et simpliciter (Cassazione 107/1990 e 10725/1996). In giurisprudenza è pacifica l’assoggettabilità dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale ad azione revocatoria, poiché si tratta di un atto che sottrae i beni vincolati alla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio del soggetto che istituisce il fondo patrimoniale.

Al riguardo, quanto ai presupposti per l’esperimento della revocatoria: circa il consilium fraudis , è un dato che può presumersi e, quindi, non va provato: spetta semmai al coniuge debitore dimostrare che il creditore conosceva l’estraneità del credito alle esigenze della famiglia; circa l’ eventus damni , si ritiene sufficiente la considerazione dell’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva: incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova dell’insussistenza di tale infruttuosità; circa la s cientia damni , è sufficiente la ricorrenza della mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.  


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