26/3/2020 Le misure di contenimento attenuano l’onere del debitore Nel tentativo di fare un po’di chiarezza su una norma figlia di un’infelice tecnica legislativa (con refusi per giunta), quella dell’articolo 91 del Dl 18/20 (Cura Italia), si può partire dalla sua apprezzabile finalità, quella di agevolare i debitori che
Nel tentativo di fare un po’di chiarezza su una norma figlia di un’infelice tecnica legislativa (con refusi per giunta), quella dell’articolo 91 del Dl 18/20 (Cura Italia), si può partire dalla sua apprezzabile finalità, quella di agevolare i debitori che sono in tale difficoltà da non poter adempiere a causa delle misure emergenziali di contenimento. Ed ecco la norma: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Ecco il suo ambito di applicazione: riguarda i casi in cui l’inadempimento (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritative di contenimento della pandemia e non dalla pandemia in sé (come sarebbe se il mio fornitore dimezzasse la produzione a causa di lavoratori malati per coronavirus). Non si specifica tuttavia se il nesso con le misure debba essere diretto, o anche indiretto (per esempio «sto lavorando alcuni ordini necessariamente da casa per rispettare il divieto di spostarmi in Comune diverso da quello dell’ufficio e si blocca il mio pc»). In un’ottica di più ampia difesa del debitore si dovrebbe rispondere che rilevi anche la causalità indiretta. La parte interpretativa più impegnativa viene quando si tenta di dare un significato alla portata della norma speciale rispetto al sistema normativo generale. E qui entra in gioco la locuzione «il rispetto delle misure... è sempre valutata ai fini dell’esclusione... della responsabilità del debitore». Da una lettura sistematica e razionale la rilevanza speciale della norma si dovrebbe esaurire con riferimento all’onere della prova (agevolato, in omaggio alle finalità sopra cennate) a carico del debitore, senza toccare le norme e quindi i principi generali sulla impossibilità sopravvenuta a causa di forza maggiore. Per semplificare: se la norma non ci fosse, la disposizione generale dell’articolo 1218 (e non posso entrare qui sui temi tradizionali della visione oggettiva o soggettiva-colposa che si abbia di tale precetto normativo), in combinato disposto con quella altrettanto generale di cui all’articolo 1256 del Codice civile, imporrebbe al debitore, per esimersi da responsabilità contrattuale, l’onere di provare non soltanto che è impossibilitato (ragionevolmente: è il criterio di applicazione della norma) all’adempimento, ma anche che ciò deriva da un evento di forza maggiore ossia (di nuovo: ragionevolmente) straordinario imprevedibile e beyond the control (ossia da lui non governabile); con l’articolo 91 l’onere della prova che deve fornire il debitore sarebbe “alleggerito” e soddisfatto una volta dimostrato che l’inadempimento è maturato nel contesto delle misure ed è conseguenza diretta (ovvero indiretta per quanto poc'anzi richiamato) di esse, senza dover anche provare che questo evento (le misure) è straordinario, imprevedibile e non controllabile: a ciò ha pensato il legislatore, introducendo in altri termini una presunzione (peraltro da valutare caso per caso) in virtù della quale le misure di contenimento sono causa di forza maggiore. Detto tutto ciò, ci si può chiedere se la norma in esame fosse davvero necessaria in quanto “emergenziale” appunto e non, su certe spinte emotive, “emozionale”. Perché in effetti non può dirsi che sia la pandemia sia le misure di contenimento non appartengano a quel tipo di eventi che hanno i caratteri della forza maggiore; e potrebbe essere arduo trovare un giudice che di fronte a tali casi non si soffermi concretamente a valutare se ricorrano i suddetti caratteri, giungendo all’affermazione della loro ricorrenza. Volendo essere costruttivi, per salvare l’utilità della norma speciale potrebbe ritenersi che essa debba essere intesa quale invito per i giudici a prestare maggiore attenzione alle ragioni dei debitori in difficoltà in questa fase di grave emergenza. |